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"A, B, C, solidarietà e pace"
ONLUS
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"A, B, C, solidarietà e pace"



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Lo statuto di "ABC"


Atto costitutivo

I signori :
Acca Leonardo, nato ad Agrigento il 20 luglio 1953, e residente in Roma in viale Telese 35, codice fiscale CCALRD53L20A089F; Acca Olimpia, nata ad Agrigento l'1 agosto 1956, e residente in Roma in via Umberto Calosso 50, codice fiscale CCALMP56M41A089T; Della Marra Franco, nato a Roma il 30 dicembre 1947, e residente in Roma in via Umberto Calosso 50, codice fiscale DLLFNC47T30H501Z; Marinò Flora, nata a Roma il 24 novembre 1952, e residente in Roma in viale Telese 35, codice fiscale MRNFLR52S64H501N; Tranquilli Vittorio Maria, nato a Roma il 25 febbraio 1925, e residente in Roma in via Efisio Orano 29, codice fiscale TRNVTR25B25H501S;

dichiarano di costituire, ai sensi degli articoli 14, 36, 39 e seguenti del Codice Civile, una libera associazione denominata
"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS". L'Associazione ha sede in Roma in via Umberto Calosso 50 e potrà costituire sedi amministrative e operative ovunque riterrà opportuno, anche all'estero.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

fare beneficenza portando soccorso a chi ne ha bisogno e dunque di perseguire, con metodo e continuità, un'azione contro la fame nel mondo e le cause prioritarie che la determinano, salvaguardando la vita umana e indirizzando i propri sforzi a favorire l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione e la formazione delle risorse umane in loco, la conservazione del patrimonio ambientale, l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo nonché interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

avviare, ad ogni livello, con particolare attenzione alle realtà presenti sul territorio, iniziative di istruzione, promozione e informazione delle problematiche dell'educazione allo sviluppo, alla pace e all'intercultura attraverso tutte le iniziative idonee, scolastiche ed extrascolastiche, per contribuire a definire un processo di acquisizione culturale che consenta di tradurre il concetto di "qualità della vita" in valori spirituali, morali e sociali, anche attraverso l'intensificazione di scambi culturali tra l'Italia e altri paesi con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

l'Associazione di prefigge, nel contempo, di aiutare il maggior numero di bambini e giovani che dovunque si trovino, a causa della situazione sociale, familiare e sanitaria vivono in sofferenza, e di dare l'opportunità ai suoi soci di divenire soggetti attivi nella realizzazione di un progetto generale che ha come riferimento costante i concetti di solidarietà, educazione e sviluppo.

L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:
- il sostegno economico a programmi di sviluppo e autosufficienza;
- l'invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo;
- il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere nel mondo o di chi è in stato di sofferenza;
- l'attività di istruzione e formazione, particolarmente rivolta alla scuola (docenti e alunni);
- l'attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche.

L'associazione ed i suoi soci si impegnano a:
a) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui operano;
b) ad evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.

L'Associazione promuove e realizza tutte le iniziative che ritiene funzionali ai fini predetti per raggiungere i quali si avvale sia del contributo economico dei propri aderenti che delle loro prestazioni che dovranno essere gratuite.
L'Associazione ha durata illimitata ed è regolata dallo Statuto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo e, per quanto esso non disponga, dalle vigenti leggi.

Ai sensi dello Statuto sociale, i membri del Consiglio direttivo, per il primo triennio, sono:
Acca Leonardo, vice presidente
Acca Olimpia, socia fondatrice
Della Marra Franco, amministratore
Marinò Flora, segretaria
Tranquilli Vittorio Maria, presidente

Statuto

Art. 1 - Costituzione
E' costituita, ai sensi degli articoli 14, 36, 39 e seguenti del Codice Civile, con sede in Roma, in via Umberto Calosso 50, una libera associazione di volontariato denominata "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" che potrà costituire sedi amministrative e operative ovunque riterrà opportuno, anche all'estero.
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.


Art. 2 - Finalità
L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

fare beneficenza portando soccorso a chi ne ha bisogno e dunque di perseguire, con metodo e continuità, un'azione contro la fame nel mondo e le cause prioritarie che la determinano, salvaguardando la vita umana e indirizzando i propri sforzi a favorire l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione e la formazione delle risorse umane in loco, la conservazione del patrimonio ambientale, l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo nonché interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

avviare, ad ogni livello, con particolare attenzione alle realtà presenti sul territorio, iniziative di istruzione, promozione e informazione delle problematiche dell'educazione allo sviluppo, alla pace e all'intercultura attraverso tutte le iniziative idonee, scolastiche ed extrascolastiche, per contribuire a definire un processo di acquisizione culturale che consenta di tradurre il concetto di "qualità della vita" in valori spirituali, morali e sociali, anche attraverso l'intensificazione di scambi culturali tra l'Italia e altri paesi con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

l'Associazione di prefigge, nel contempo, di aiutare il maggior numero di bambini e giovani che dovunque si trovino, a causa della situazione sociale, familiare e sanitaria vivono in sofferenza, e di dare l'opportunità ai suoi soci di divenire soggetti attivi nella realizzazione di un progetto generale che ha come riferimento costante i concetti di solidarietà, educazione e sviluppo.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra riportate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:

- il sostegno economico a programmi di sviluppo e autosufficienza;
- l'invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo;
- il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere nel mondo o di chi è in stato di sofferenza;
- l'attività di istruzione e formazione, particolarmente rivolta alla scuola (docenti e alunni);
- l'attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche.

L'associazione ed i suoi soci si impegnano a:
c) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui operano;
d) ad evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.

L'Associazione promuove e realizza tutte le iniziative che ritiene funzionali ai fini predetti, per raggiungere i quali si avvale sia del contributo economico dei propri aderenti che delle loro prestazioni che dovranno essere gratuite.
Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.


Art. 3 - Mezzi
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote associative nella misura fissata dal consiglio direttivo;
b) dai versamenti volontari dei soci;
c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, che verranno accettati dal consiglio direttivo evitando, inderogabilmente, rapporti di dipendenza con enti che abbiano finalità di lucro ed anche con realtà che siano collegate agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.
Ogni utile e avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse, dell'associazione.
E' fatto obbligo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000.

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Nella denominazione dell'Associazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà comparire la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", ovvero l'acronimo ONLUS.

L'associazione, che non persegue finalità di lucro, destina alla realizzazione dei suoi fini istituzionali ogni provento derivante da eventuali attività commerciali accessorie o altre forme di autofinanziamento che saranno svolte nelle forme opportune e con le garanzie necessarie. A questo proposito potrà anche compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, per il conseguimento delle finalità associative.


Art. 4 - Aderenti
L'Associazione si impegna a garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo, nel contempo, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Inoltre è previsto, per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo.
Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento delle quote associative per almeno due anni;
- indegnità deliberata dal consiglio.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.


Art. 5 - Diritti e obblighi degli aderenti
Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.


Art. 6 - Organi
Sono organi dell'associazione:
¨ l'assemblea;
¨ il consiglio direttivo;
¨ il presidente;
¨ i revisori dei conti.


Art. 7 - Assemblea
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.
Essa è presieduta dal presidente dell'Associazione ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella apposta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno egli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
Ciascun aderente non può essere portatore di più di due deleghe.
Hanno diritto al voto tutti gli aderenti all'associazione che abbiano la maggiore età.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.
L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta degli aderenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:
¨ eleggere i membri del consiglio direttivo;
¨ eleggere il collegio dei revisori dei conti;
¨ approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
¨ approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
¨ approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 17;
¨ stabilire l'ammontare delle quote associative.


Art. 8 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque membri che resteranno in carica tre anni e potranno essere rieletti dall'assemblea dei soci. Esso può avvalersi della collaborazione di altri cinque membri, in qualità di esperti e garanti dei progetti. Questi ultimi possono esprimersi con il solo voto consultivo.
Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
¨ fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
¨ sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
¨ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
¨ assumere eventualmente personale;
¨ eleggere il presidente;
¨ nominare il vice presidente, l'amministratore e il segretario;
¨ accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
¨ ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Per il primo triennio il Consiglio direttivo sarà costituito dai signori Acca Leonardo, Acca Olimpia, Della Marra Franco, Marinò Flora e Tranquilli Vittorio Maria per la prima volta nominati nell'atto costitutivo. In seguito il Consiglio sarà eletto dall'Assemblea.


Art. 9 - Presidente
Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto previsto e disposto nell'Atto costitutivo e nello Statuto.
Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.
In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.


Art. 10 - Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il proprio presidente.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta dell'assemblea, del consiglio direttivo o del presidente, oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.


Art. 11 - Segretario
Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei revisori dei conti.


Art. 12 - Amministratore
L'amministratore ha i seguenti compiti:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio;
- è a capo del personale.


Art. 13 - Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.


Art. 14 - Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
¨ quote associative e contributi degli aderenti;
¨ contributi dei privati;
¨ contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
¨ contributi di organismi internazionali;
¨ donazioni e lasciti testamentari;
¨ rimborsi derivanti da convenzioni;
¨ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
¨ rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del presidente o dell'amministratore.


Art. 15 - Quota sociale
La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.


Art. 16 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.


Art. 17 - Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.


Art. 18 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presidente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato:
Leonardo Acca
Olimpia Acca
Franco Della Marra
Flora Marinò
Vittorio Maria Tranquilli

 

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